Esercitano un’azione generale o specifica contro gli agenti nocivi in vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali utilizzati per uso alimentare. Il loro uso principale NON è fitosanitario, ma possono avere degli usi fitosanitari per colture o semi.
Il loro utilizzo è interessante per le diverse funzioni che svolgono:
- Repellente
- Insetticida
- Fungicida
- Molluschicida
- Stimolatrice dei naturali meccanismi di difesa
- Attraente
- Disinfettante
Sono disciplinate dal Regolamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione di prodotti fitosanitari; la Commissione Europea realizzerà una valutazione, purché si presenti una richiesta previa, per la loro approvazione e per autorizzarne l’uso in tutta la UE a tempo indefinito. Questo requisito è stabilito dall’articolo 23 e il procedimento è descritto nel documento SANCO/10363/2012
Dobbiamo evidenziare che le sostanze di base non sono né più né meno sicure delle sostanze attive fitosanitarie. Come per tutte le sostanze, la loro sicurezza dipende dal tipo di uso e dalla dose utilizzata.
Una volta che la sostanza di base è approvata e si trova all’interno del Regolamento di Esecuzione (UE) 540/2011, parte C, non sarà necessario effettuare alcuna registrazione previa dei prodotti formulati esclusivamente con esse per poterli utilizzare, in quanto non sono considerati prodotti fitosanitari. Questi potranno essere impiegati solo per gli usi approvati dalla Commissione.
Attualmente, le sostanze di base approvate sono:
Olio di cipolla
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Olio di girasole
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Carbone vegetale argilloso |
Birra | Chitosano | Cloruro di sodio (sale) |
Equiseto | Fosfato di diammonio | Fruttosio |
Bicarbonato di sodio | Idrossido di calcio | Lecitina |
Perossido di idrogeno | Semi di senape in polvere | Saccarosio |
Corteccia di salice | Siero | Talco E553B |
Ortica | Aceto |
E le sostanze di base che non sono state approvate sono:
Resina di pino delle Landes | Estratto di paprika | Sorbato di potassio |
Achillea millefolium L. | Olio essenziale di Satureja montana L. | Olio essenziale di Origanum vulgare L. |
Arctium lappa L.(parti aeree) | Artemisia absinthium L. | Artemisia vulgaris L. |
Estratto di radici da Rheum officinale | Tanacetum vulgare L. |
All’interno dell’agricoltura biologica, secondo il Regolamento (CE) n.° 889/2008, è permesso l’uso di quelle sostanze di base che sono alimenti, ai sensi della definizione contenuta nell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. ° 178/2002, e che sono di origine animale o vegetale. Inoltre, non devono essere usati come erbicidi, ma unicamente per il controllo di piaghe e malattie.