Le sostanze di base (azione fitosanitaria) sono definite ed elencate nell’articolo 23 del Regolamento europeo 1107/2009 e rappresentano un’alternativa ai prodotti derivati da sostanze chimiche sintetiche. Il loro uso preventivo fa parte di un’idea globale generata dallo sviluppo dell’agricoltura sostenibile.
Dalla Legge sul futuro dell’agricoltura del 2016, per facilitarne la commercializzazione, non sono soggette all’autorizzazione di commercializzazione. Possono essere liberamente immesse sul mercato nel momento in cui le sostanze utilizzate nella loro composizione sono elencate a livello europeo (per le sostanze di base)
IN PRATICA
- Pertanto, le sostanze di base non sono soggette a un’autorizzazione per la commercializzazione, ma a una procedura di approvazione europea semplificata, per un periodo illimitato.
- Non si commercializzano come prodotto fitosanitario, anche se possono avere un interesse in questa registrazione.
- Sono approvate per uno o più usi specifici: biofilm, battericidi, stimolatori di difese naturali o barriere fisiche, modificatori fisiologici o di pH.
Quindi, qualsiasi prodotto composto esclusivamente da sostanze di base, pure o diluite in acqua, è disponibile per la libera vendita, per uso fitosanitario, senza restrizioni.
L’unico requisito è che non vengano aggiunti solventi o conservanti chimici.
Attualmente sono aprovate 19 sostanze di base con uso autorizzato in agricultura (e anche sull’agricoltura bio).
Le schede tecniche che indicano gli usi, i dosaggi e le condizioni d’uso di ogni sostanza di base sono disponibili sul documento SANCO.